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ALLEGATO C

Criteri minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati devono soddisfare i requisiti della serie EN 45000.

2. L’organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dal fabbricante o dal fornitore.

3. L’organismo notificato deve essere stabilito nel territorio della Comunità.

4. Laddove i certificati di conformità al tipo siano rilasciati da un organismo notificato per conto di uno Stato membro, lo Stato membro deve assicurarsi che le qualifiche, l’esperienza tecnica e il personale dell’organismo notificato siano tali da metterlo in grado di rilasciare certificati di conformità al tipo che rispettino i requisiti della presente direttiva e di garantire un alto livello di sicurezza.

5. L’organismo notificato deve essere in grado di fornire l’opinione di esperti in campo marittimo. Gli organismi notificati sono autorizzati a svolgere procedure di valutazione della conformità per qualsiasi operatore economico stabilito all’interno o all’esterno della Comunità. Gli organismi notificati possono esperire le procedure di valutazione della conformità in qualsiasi Stato membro o paese terzo utilizzando il proprio personale locale o il personale dell’ufficio distaccato all’estero. Nel caso in cui una consociata dell’organismo notificato esperisca le procedure di valutazione della conformità, tutti i documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità vengono rilasciati dall’organismo notificato a proprio nome e non a nome della consociata. Tuttavia, la consociata di un organismo notificato stabilita in un altro Stato membro può rilasciare documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità se è notificata da detto Stato membro.