DIRETTIVA 96/98/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25)
Modificata da:
_ Direttiva 98/85/CE della Commissione dell’11 novembre 1998.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C del trattato (3),
(1) considerando che nel quadro della politica dei trasporti comune devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi;
(2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti marittimi, in particolare per quelli che causano la perdita di vite umane e l’inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri;
(3) considerando che il rischio di incidenti marittimi può essere significativamente ridotto mediante norme comuni che assicurino alti livelli di sicurezza per le prestazioni dell’equipaggiamento sistemato a bordo delle navi; che norme e metodi di prova adeguati possono notevolmente influire sulle prestazioni future dell’equipaggiamento;
(4) considerando che le convenzioni internazionali prescrivono agli Stati di bandiera di assicurare che l’equipaggiamento sistemato a bordo delle navi sia conforme a taluni requisiti di sicurezza e di rilasciare i relativi certificati; che a tal fine sono state elaborate norme di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo dagli organismi internazionali di normalizzazione e dall’organizzazione marittima internazionale (IMO); che le norme di prova nazionali che attuano le norme internazionali lasciano un margine di discrezionalità alle autorità di certificazione, il cui livello di competenza e di esperienza non è uniforme; che ciò causa difformità nei livelli di sicurezza dei prodotti di cui le autorità nazionali competenti hanno certificato la conformità alle pertinenti norme internazionali in materia di sicurezza e forte riluttanza da parte degli Stati membri ad accettare, senza ulteriore verifica, di collocare a bordo delle navi che battono la loro bandiera un equipaggiamento approvato da un altro Stato membro;
(5) considerando che devono essere stabilite norme comuni atte ad eliminare le differenze nell’attuazione delle norme internazionali; che tali norme comuni avranno come risultato l’eliminazione dei costi superflui e di inutili procedure amministrative relative all’omologazione di tale equipaggiamento, il miglioramento delle condizioni operative e la posizione competitiva del trasporto marittimo comunitario, nonché la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali mediante il marchio di conformità apposto sull’equipaggiamento;
(6) considerando che, con la risoluzione dell’8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (4), il Consiglio ha sollecitato la Commissione ad avanzare proposte volte ad armonizzare l’attuazione delle norme IMO e le procedure di approvazione dell’equipaggiamento marittimo;
(7) considerando che un’azione a livello comunitario è il solo modo possibile per raggiungere una siffatta armonizzazione in quanto gli Stati membri, agendo autonomamente o tramite gli organismi internazionali, non sono in grado di stabilire lo stesso livello di prestazioni dell’equipaggiamento in materia di sicurezza;
(8) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico idoneo in quanto definisce un quadro atto a garantire un’applicazione uniforme e vincolante delle norme internazionali di prova da parte degli Stati membri;
(9) considerando che è opportuno trattare anzitutto l’equipaggiamento per il quale le principali convenzioni internazionali prescrivono l’obbligo di sistemazione a bordo e l’approvazione delle amministrazioni nazionali secondo le norme di sicurezza fissate dalle convenzioni o dalle risoluzioni internazionali;
(10) considerando che varie direttive assicurano la libera circolazione di taluni prodotti che potrebbero essere utilizzati tra l’altro come equipaggiamento a bordo ma che esse non disciplinano la certificazione dell’equipaggiamento da parte degli Stati membri in conformità delle convenzioni internazionali in materia; che, di conseguenza, l’equipaggiamento da sistemare a bordo deve essere disciplinato esclusivamente da nuove norme comuni;
(11) considerando che devono essere stabilite nuove norme di prova, preferibilmente a livello internazionale, per equipaggiamenti per i quali tali norme non esistano già o non siano sufficientemente dettagliate;
(12) considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi notificati che valutano la conformità dell’equipaggiamento alle norme di prova siano indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di svolgere i loro compiti;
(13) considerando che la conformità alle norme internazionali di prova può essere dimostrata nel migliore dei modi mediante le procedure di valutazione della conformità, come stabilito dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (6);
(14) considerando che la presente direttiva non limita in alcun modo il diritto concesso dalle convenzioni internazionali alle amministrazioni degli Stati di bandiera di eseguire prove operative di prestazione a bordo delle navi cui hanno rilasciato il certificato di sicurezza, sempre che tali prove non costituiscano una ripetizione delle procedure di valutazione della conformità;
(15) considerando che l’equipaggiamento contemplato dalla presente direttiva deve, in linea di massima, recare un marchio come prova della sua conformità alle prescrizioni di questa;
(16) considerando che gli Stati membri possono in taluni casi adottare provvedimenti temporanei atti a limitare o proibire l’uso di equipaggiamento recante il marchio di conformità;
(17) considerando che l’utilizzo di equipaggiamento sprovvisto del marchio di conformità può essere consentito in circostanze eccezionali;
(18) considerando che dev’essere seguita una procedura semplificata che coinvolga un comitato di regolamentazione al fine di modificare la presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di incrementare la sicurezza in mare e di prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento elencato nell’allegato A da sistemare a bordo di navi per le quali certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto di Stati membri in conformità di convenzioni internazionali, nonché di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento nella Comunità.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «procedure di valutazione della conformità»: le procedure descritte nell’articolo 10 e nell’allegato B della presente direttiva;
b) «equipaggiamento»: l’equipaggiamento elencato negli allegati A.1 e A.2 che deve essere sistemato a bordo della nave per essere utilizzato al fine di essere conforme con gli strumenti internazionali o che è volontariamente sistemato a bordo per essere utilizzato, e per il quale è richiesta l’approvazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera secondo gli strumenti internazionali;
c) «apparecchiature di radiocomunicazione»: apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione SOLAS 1974, nella versione in vigore al 1° gennaio 1999, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 della medesima convenzione;
d) «convenzioni internazionali»:
— la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66),
— la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG),
— la convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento del mare da parte delle navi del 1973
(MARPOL) e
— la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), unitamente ai loro protocolli e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 1999;
e) «strumenti internazionali»: le convenzioni internazionali in materia, le risoluzioni e le circolari dell’organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché le norme di prova internazionali pertinenti;
f) «marchio»: il simbolo di cui all’articolo 11 e che figura nell’allegato D;
g) «organismo notificato»: un organismo designato dall’amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9;
h) «sistemato a bordo»: l’equipaggiamento installato o collocato a bordo della nave;
i) «certificati di sicurezza»: i certificati rilasciati da o per conto di Stati membri secondo le convenzioni internazionali;
j) «nave»: qualsiasi nave marittima che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, restando inteso che le navi da guerra non sono considerate;
k) «nave comunitaria»: una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto degli Stati membri secondo le convenzioni internazionali. La presente definizione non include i casi nei quali un’amministrazione di uno Stato membro rilasci un certificato per una nave su richiesta dell’amministrazione di un paese terzo;
l) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, per«stadio di costruzione equivalente» si intende lo stadio in cui:
i) cominci una costruzione identificabile con una determinata nave
e
ii) l’assemblaggio di detta nave sia cominciato e abbia raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore è inferiore, 1 % della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
m) «nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
n) «norme di prova»: le norme fissate da
— l’organizzazione marittima internazionale (IMO),
— l’organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
— la commissione elettrotecnica internazionale (CEI),
— il comitato europeo di normalizzazione (CEN),
— il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), e
— l’istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) in vigore al 1° gennaio 1999 e stabilite, in conformità delle convenzioni internazionali in materia e delle risoluzioni e delle circolari dell’IMO per definire i metodi di prova e i risultati delle prove, ma solo nella forma specificata nell’allegato A;
o) «approvazione del tipo»: le procedure per la valutazione dell’equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato.
Articolo 3
1. La presente direttiva si applica all’equipaggiamento destinato ad essere usato a bordo:
a) di una nave comunitaria nuova, che si trovi o meno all’interno della Comunità al momento della costruzione;
b) di una nave comunitaria esistente:
— che in precedenza non aveva a bordo tale equipaggiamento, o
— che ha sostituito l’equipaggiamento di cui la nave era precedentemente dotata, salvo quando le convenzioni internazionali consentano di non farlo, che si trovi o meno all’interno della Comunità alla data in cui l’equipaggiamento viene sistemato a bordo.
2. La presente direttiva non si applica all’equipaggiamento che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, sia già stato sistemato a bordo di una nave.
3. Nonostante il fatto che l’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare, ai fini delle norme sulla libera circolazione, nel campo d’applicazione di direttive diverse dalla presente, in particolare la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (6), e la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (7), tale equipaggiamento è soggetto unicamente alle disposizioni della presente direttiva, che esclude tutte le altre a tal fine.
Articolo 4
Ciascuno Stato membro o gli organismi che agiscono per suo conto, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, si assicura che l’equipaggiamento a bordo delle navi comunitarie per cui rilasciano i certificati di sicurezza sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 5
1. L’equipaggiamento elencato nell’allegato A.1, sistemato a bordo di una nave comunitaria alla data cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma o successivamente, deve essere conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato.
2. La conformità dell’equipaggiamento ai requisiti ad esso applicabili delle convenzioni internazionali e delle pertinenti risoluzioni e circolari dell’IMO dev’essere attestata esclusivamente in base alle apposite norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato A.1. Per tutti gli elementi elencati nell’allegato A.1 per i quali sono indicate norme di prova sia CEI che ETSI, tali norme sono alternative e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità può decidere quali di esse utilizzare.
3. L’equipaggiamento elencato nell’allegato A.1 e fabbricato anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave comunitaria, i cui certificati siano rilasciati da o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali, entro due anni dalla data di cui sopra, ove sia stato fabbricato in conformità delle procedure di approvazione del tipo in vigore nel territorio di detto Stato membro prima della data di adozione della presente direttiva.
Articolo 6
1. Gli Stati membri non vietano l’immissione sul mercato, o la sistemazione a bordo di una nave comunitaria, dell’equipaggiamento di cui all’allegato A.1 che rechi il marchio o risulti per altri motivi conforme alla presente direttiva e non rifiutano il rilascio o il rinnovo dei relativi certificati di sicurezza.
2. Una licenza radio deve essere rilasciata dall’autorità competente secondo le normative internazionali in materia di trasmissioni radio, prima del rilascio del relativo certificato di sicurezza.
Articolo 7
1. Dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Comunità presenta una richiesta all’IMO o, se del caso, agli organismi europei di normalizzazione, affinché stabiliscano norme, comprese norme di prova dettagliate, per l’equipaggiamento elencato nell’allegato A.2.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata:
— dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione, quando è sottoposta all’IMO;
— dalla Commissione, secondo la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (8), quando è sottoposta agli organismi europei di normalizzazione. I mandati conferiti dalla Commissione mirano allo sviluppo di norme internazionali attraverso procedure di cooperazione tra gli organi europei e le loro controparti a livello internazionale.
3. Gli Stati membri compiono ogni sforzo affinché gli organismi internazionali, compresa l’IMO, intraprendano speditamente l’elaborazione di dette norme.
4. La Commissione sorveglia l’elaborazione delle norme di prova a scadenze regolari.
5. Qualora gli organismi internazionali, compresa l’IMO, omettano o rifiutino di adottare le opportune norme di prova per un determinato elemento dell’equipaggiamento entro un congruo periodo di tempo, possono essere adottate norme basate sui lavori degli organismi europei di normalizzazione, secondo la procedura di cui all’articolo 18.
6. Quando le norme di prova di cui al paragrafo 1 o 5 sono adottate o entrano in vigore per un determinato elemento dell’equipaggiamento, quest’ultimo può essere trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1, secondo la procedura descritta nell’articolo 18. Le disposizioni dell’articolo 5 sono applicabili dalla data di tali trasferimenti.
Articolo 8
1. Una nave nuova che, indipendentemente dalla sua bandiera, non è registrata in uno Stato membro e deve essere trasferita nel registro di uno Stato membro, al momento del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento corrispondano ai certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio oppure siano, secondo l’amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento approvato secondo quanto prescritto dalla presente direttiva.
2. Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio o l’amministrazione non lo ritenga equivalente, esso dovrà essere sostituito.
3. Per l’equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del presente articolo, lo Stato membro rilascia un certificato che dev’essere custodito sempre con tale equipaggiamento. Tale certificato attesta che lo Stato membro di bandiera permette che l’equipaggiamento sia sistemato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni o disposizioni concernenti il suo uso.
4. Per quanto concerne le apparecchiature di radiocomunicazione, l’amministrazione di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.
Articolo 9
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che hanno designato per esperire le procedure di cui all’articolo 10, indicando anche i compiti specifici assegnati a questi organismi notificati e i numeri d’identificazione attribuiti loro in precedenza dalla Commissione. Ciascun organismo fornisce allo Stato membro che intende designarlo informazioni complete che ne comprovino la conformità ai criteri stabiliti nell’allegato C.
2. Gli Stati membri procedono, almeno ogni due anni, per il tramite della loro amministrazione o di un organismo esterno imparziale da questa designato, a una verifica delle mansioni che gli organismi notificati svolgono per conto dell’amministrazione. La verifica accerta che l’organismo notificato continua ad essere conforme ai criteri elencati nell’allegato C.
3. Uno Stato membro che ha designato un organismo notificato deve ritirare tale designazione se constata che tale organismo non risponde più ai criteri elencati nell’allegato C. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 10
1. La procedura di valutazione della conformità, le cui caratteristiche sono elencate dettagliatamente nell’allegato B, consiste in:
i) un esame CE del tipo (modulo B) e, prima che l’equipaggiamento sia immesso sul mercato, e a seconda della scelta operata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità tra le possibilità indicate nell’allegato A.1, tutto l’equipaggiamento deve ottenere una delle seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione CE di conformità al tipo (modulo C),
b) dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia di qualità della produzione) (modulo D),
c) dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia di qualità dei prodotti) (modulo E),
d) dichiarazione CE di conformità al tipo (verifica sul prodotto) (modulo F), oppure
ii) garanzia CE di qualità totale (modulo H).
2. La dichiarazione di conformità al tipo deve essere in forma scritta e contenere le informazioni specificate nell’allegato B.
3. Nei casi di equipaggiamento complessi prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di un unico prodotto (modulo G).
4. La Commissione tiene un elenco aggiornato degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte e le mette a disposizione delle parti interessate.
Articolo 11
1. L’equipaggiamento di cui all’allegato A.1, che è conforme ai pertinenti strumenti internazionali ed è fabbricato in conformità delle procedure di valutazione della conformità deve recare il marchio apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.
2. Il marchio sarà seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha esperito la procedura di valutazione della conformità, se il suddetto organismo partecipa alla fase di controllo della produzione, e dalle ultime due cifre dell’anno in cui il marchio è stato apposto. Il numero di identificazione dell’organismo notificato deve essere apposto, sotto la sua responsabilità, dall’organismo stesso o dal fabbricante o dal suo rappresentate autorizzato stabilito nella Comunità.
3. La forma del marchio da utilizzarsi è illustrata nell’allegato D.
4. Il marchio è apposto sull’equipaggiamento o sulla relativa targhetta contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto per l’equipaggiamento. Tuttavia, laddove non sia possibile o giustificato a causa della natura dell’equipaggiamento, il marchio deve essere apposto sull’imballaggio del prodotto, su un’etichetta o su un foglio illustrativo.
5. È fatto divieto di apporre marchi o iscrizioni che potrebbero trarre in inganno i terzi sul significato o sulla grafica del marchio di cui alla presente direttiva.
6. Il marchio deve essere apposto alla fine della fase di produzione.
Articolo 12
1. Nonostante l’articolo 6, ciascuno Stato membro può adottare i provvedimenti necessari per garantire che controlli a campione siano effettuati sull’equipaggiamento recante il marchio che si trova sul loro mercato e che non è stato ancora sistemato a bordo, in modo da verificarne la conformità alla presente direttiva. I controlli a campione che non sono quelli previsti nei moduli per la valutazione della conformità di cui all’allegato B sono effettuati a spese dello Stato membro.
2. Nonostante l’articolo 6, dopo l’installazione a bordo di una nave comunitaria di un equipaggiamento conforme alla presente direttiva, la sua valutazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera di tale nave è consentita qualora prove operative di prestazione a bordo siano richieste dagli strumenti internazionali per ragioni di sicurezza e/o di prevenzione dell’inquinamento, e purché non costituiscano un duplicato delle procedure di valutazione della conformità già esperite. L’amministrazione dello Stato di bandiera può richiedere al fabbricante dell’equipaggiamento, al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell’immissione dell’equipaggiamento sul mercato nella Comunità di fornire i rapporti relativi all’ispezione/prova.
Articolo 13
1. Qualora uno Stato membro accerti, tramite un’ispezione o altrimenti, che un elemento dell’equipaggiamento di cui all’allegato A.1, pur recante l’apposito marchio, quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per gli scopi previsti, può pregiudicare la salute e/o la sicurezza dell’equipaggio, dei passeggeri o, se del caso, di altre persone, o danneggiare l’ambiente marino, esso adotta idonei provvedimenti temporanei per ritirare tale equipaggiamento dal mercato o per vietare o limitare la sua immissione sul mercato o la sua sistemazione o utilizzazione a bordo di una nave per cui rilascia certificati di sicurezza. Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione di tale provvedimento, indicando le ragioni della propria decisione e, in particolare, se l’inosservanza della presente direttiva sia dovuta a:
a) inosservanza delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
b) scorretta applicazione delle norme di prova di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
c) carenze delle norme di prova stesse.
2. La Commissione inizia a consultarsi con le parti interessate appena possibile. Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione riscontri che:
— i provvedimenti sono giustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l’iniziativa e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia attribuita a carenze delle norme di prova, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone entro due mesi la questione al comitato di cui all’articolo 18, se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla, e avvia la procedura di cui all’articolo 18;
— i provvedimenti sono ingiustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l’iniziativa e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.
3. Qualora un elemento dell’equipaggiamento non conforme rechi il marchio, lo Stato membro che esercita l’autorità su coloro che hanno apposto il marchio adotta opportuni provvedimenti e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano tenuti informati dello stato di avanzamento e dell’esito di tale procedura.
Articolo 14
1. In deroga all’articolo 5, in casi eccezionali di innovazione tecnica, l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità sia sistemato a bordo di una nave comunitaria qualora sia costatato, mediante prove o con altri mezzi, e a soddisfazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera, che il suddetto equipaggiamento è almeno altrettanto efficace quanto l’equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l’amministrazione dello Stato di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.
2. Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l’equipaggiamento prodotto nello Stato membro di bandiera e quello prodotto in altri Stati.
3. Lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato per l’equipaggiamento che rientra nel campo di applicazione del presente articolo. Tale certificato, che deve sempre accompagnare l’equipaggiamento, contiene l’autorizzazione, da parte dello Stato membro di bandiera, a tenere a bordo della nave l’equipaggiamento, e le eventuali restrizioni o disposizioni relative all’uso dell’equipaggiamento stesso.
4. Nel caso in cui uno Stato membro consenta la sistemazione a bordo di una nave comunitaria di equipaggiamenti che rientrino nel campo di applicazione del presente articolo, detto Stato membro deve comunicare senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri gli elementi del caso, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità.
5. L’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 è aggiunto all’allegato A.2 della presente direttiva secondo le procedure descritte nell’articolo 18.
6. Qualora una nave che detiene a bordo un equipaggiamento contemplato del paragrafo 1 è trasferita ad un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera di accoglienza può adottare i provvedimenti necessari, incluse se del caso prove e dimostrazioni pratiche, al fine di garantire che l’equipaggiamento sia almeno tanto efficace quanto l’equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.
Articolo 15
1. In deroga all’articolo 5, a fini di prova o valutazione e solo quando ricorrano i presupposti di seguito elencati, l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento che non è conforme con le procedure di valutazione della conformità o che non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 14 possa essere sistemato a bordo di una nave comunitaria:
a) lo Stato membro rilascia un certificato, che deve sempre accompagnare l’equipaggiamento, contenente il permesso dello Stato membro di sistemare l’equipaggiamento a bordo della nave comunitaria e le eventuali restrizioni relative al suo uso;
b) il permesso deve essere limitato a un breve periodo di tempo;
c) l’equipaggiamento non deve essere ritenuto affidabile al punto da essere considerato sostitutivo di un equipaggiamento che soddisfa i requisiti della presente direttiva, il quale deve rimanere a bordo della nave comunitaria, essere funzionante e pronto all’uso immediato.
2. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l’amministrazione di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.
Articolo 16
1. Qualora l’equipaggiamento debba essere sostituito in un porto fuori dalla Comunità e vi siano circostanze eccezionali, che devono essere debitamente giustificate all’amministrazione dello Stato di bandiera e che non consentono in termini di tempo, ritardo e costi ragionevoli di sistemare a bordo un equipaggiamento CE conforme al tipo, può essere sistemato a bordo un equipaggiamento di altro tipo secondo la seguente procedura:
a) l’equipaggiamento deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da un organismo equivalente a un organismo notificato, nel caso in cui sia stato concluso un accordo tra la Comunità e il paese terzo per il riconoscimento reciproco di tali organismi;
b) se dovesse dimostrarsi impossibile procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera a), è consentito sistemare a bordo l’equipaggiamento accompagnato da una documentazione rilasciata da uno Stato membro dell’IMO, che sia parte delle pertinenti convenzioni la quale certifichi la conformità ai requisiti IMO in materia, a condizione che siano rispettate le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. L’amministrazione dello Stato di bandiera viene informata immediatamente sulla natura e sulle caratteristiche del suddetto equipaggiamento.
3. L’amministrazione dello Stato di bandiera deve assicurare, alla prima occasione, che l’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano conformi ai requisiti richiesti dagli strumenti internazionali e dalla presente direttiva.
4. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l’amministrazione dello Stato di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.
Articolo 17
La presente direttiva può essere emendata secondo la procedura descritta nell’articolo 18, allo scopo di:
— applicare ai fini della presente direttiva i successivi emendamenti degli strumenti internazionali;
— aggiornare l’allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall’allegato A.2 all’allegato A.1 e viceversa;
— introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all’allegato A.1;
— includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle «norme di prova» di cui all’articolo 2.
Articolo 18
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (9), secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 19
Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca ai fini dell’efficace attuazione della presente direttiva.
Articolo 20
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi si applicano a decorrere del 1° gennaio 1999. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 21
La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 22
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva
Allegato A/1.3
Allegato A/2.3
Allegato B
Allegato C
Allegato D
______________________________________________________________________________________
Note
(1) GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 9.
(2) GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 3.
(3) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (GU n. C 339 del 18. 12. 1995, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1996 (GU n. 347 del 18. 11. 1996).
(4) GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.
(5) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.
(6) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).
(7) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11).
(8) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994.
(9) GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.