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Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge sopraindicata, è necessario emanare le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge medesima;

visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

visto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

visto il decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984;

viste le circolari e lettere circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno e pubblicate in apposito volume dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

visto il conforme parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto 29 luglio 1982, n. 577

decreta:

Art. 1

1. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, di cui in premessa, debbono essere osservate le prescrizioni e condizioni imposte dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sulla base delle direttive sulle misure più urgenti ed essenziali contenute nel presente decreto e nei relativi allegati A e B che ne formano parte integrante.

2. Il requisito di "attività esistente" deve essere dimostrato dal titolare dell'attività o mediante presentazione di precedente atto del Comando provinciale dei Vigili del fuoco dal quale sia desumibile la preesistenza dell'attività, oppure di atto autorizzativo rilasciato da autorità o ente preposti, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

3. Per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, comprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983, di cui in premessa, il requisito di "esistenza" è stabilito a norma del successivo decreto ministeriale in data 2 agosto 1984, pure richiamato in premessa.

Art. 2

1. L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, deve essere redatta esclusivamente su apposito modello a stampa da ritirare a cura degli interessati presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

2. Il modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna delle attività previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'Art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1, 3.2, 4, 5.2, 5.3, 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) 6.2 (limitatamente alle strutture in legno), 7, 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A.

4. L'istanza, redatta in duplice copia, una delle quali bollata mediante apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la suddetta documentazione entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

5. In esito al favorevole esame della suddetta documentazione il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, rilascia, senza necessità di ulteriori adempimenti, il nullaosta provvisorio entro 120 giorni dalla data di presentazione.

6. Qualora il Comando ritenga che l'istanza debba essere integrata con documentazione o certificazioni suppletive e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti, con perizia giurata, ovvero ricorrano le condizioni per imporre altre prescrizioni, la relativa richiesta sarà inoltrata al titolare dell'attività il quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa da parte del suddetto Comando .

7. In particolare, le altre prescrizioni di cui al comma precedente dovrebbero riguardare essenzialmente divieti e/o limitazioni di esercizio, adeguamenti degli impianti di rilevazione e di allarme e/o di estinzione fissi o mobili e/o di raffreddamento ovvero i servizi di vigilanza o di emergenza.

8. In ogni caso dovrà essere tenuta nel debito conto, allo scopo di non vanificare le finalità proprie del nullaosta provvisorio, la circostanza che i tempi tecnici di attuazione delle prescrizioni imposte devono essere compatibili con limiti temporali di cui alla legge per il rilascio del nullaosta provvisorio.

3. Qualora dagli accertamenti eseguiti con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal presente decreto, emergano condizioni tali da non consentire il rilascio del nullaosta provvisorio, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ne dà comunicazione alle autorità competenti motivando le cause del diniego al rilascio, informandone l'interessato.

4. Il rilascio del nullaosta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti all'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

5. Nel periodo di validità del nullaosta provvisorio i titolari delle attività di cui all'art. 1 sono tenuti ad attuare i provvedimenti idonei per ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle norme di prevenzione incendi in vigore, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

 

ALLEGATO A

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi per il rilascio del nullaosta provvisorio

0. Generalità

Direttive da osservarsi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98).

a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (G.U. 12 dicembre 1983, n. 339).

b) Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti.

c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524(G.U. 10 agosto 1982, n. 218) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.

d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attivitÇ di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16 febbraio 1982).

Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio.

Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.

e) Impianti elettrici escluse le attività di cui al n. 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98).

L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore.

Sul quadro di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le sovracorrenti.

Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell'incendio.

Cariche elettrostatiche: nelle attività dove si possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di eventuali atmosfere esplosive; occorre a tal fine che siano presi provvedimenti in relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.

Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco dei materiali esplosivi presenti secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.

f) Resistenza al fuoco.

Per la valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione corrispondenti ai valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'interno n. 91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella realizzazione degli elementi medesimi.

g) Vigilanza aziendale.

La vigilanza aziendale, ove giÇ prescritta dagli organi competenti, deve essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera circolare del Ministero dell'interno n. 27186/4101, del 17 dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre agli aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

h) Impianti di raffreddamento.

Gli impianti di raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati secondo norme di buona tecnica.

i) Impianti di rivelazione e di allarme.

Gli impianti di rilevazione automatica d'incendi, ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività.

1. Aerazione

1.1. Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.

1.2. Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono dar luogo a miscele infiammabili o esplosive deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m2 e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m2.

Per i locali ove sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere equamente distribuita in basso ed in alto.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalenti.

Se all'atto della presentazione dell'istanza del nullaosta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nullaosta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nullaosta.

2. Divieti e limitazioni

2.1. Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive è vietato l'uso di fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché immagazzinarvi sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

È vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengano lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il quale sono adottati particolari accorgimenti.

È vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.

È vietata la presenza di griglie o aperture pertinenti a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.

Non è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.

2.2. Le attività di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), devono essere separate tra loro e dalle altre attività soggette elencate nello stesso decreto a mezzo di strutture almeno REI 60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.

Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), possono essere eventualmente comunicanti con i locali in cui saltuariamente si svolgono le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), elencate al punto 4 dell'art. 17 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, purché sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo punto 9.

Fatta eccezione per i locali all'uopo destinati è vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene.

Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o ascensori con piani interrati devono essere provviste di porte metalliche piene con autochiusura.

2.3. È vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.

Il divieto non riguarda i limitati quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o igienico-sanitari.

2.4. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 43, 44, 45, 78, 79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla circolare 16 del 15 febbraio 1951, le limitazioni di cui alla lettera circolare n. 14023/4183 del 24 giugno 1974 del Ministero dell'interno.

3. Limitazione del carico d'incendio

3.1. Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98) il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:

- 30 kg/m2 per locali ai piani fuori terra;

- 20 kg/m2 per locali al I e II piano interrato;

- 15 kg/m2 per locali oltre il II piano interrato.

I valori suddetti del carico d'incendio possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad attivazione automatica.

Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza di impianti di rivelazione automatica d'incendio.

Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m2.

3.2. Per le attività di cui ai punti 82 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio, il carico di incendio non può superare 50 kg/m2.

Nelle scale e nelle rampe il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m2.

3.3. Per gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:

- 20 kg/m2 per locali al I e II piano interrato;

- 15 kg/m2 per locali oltre il II piano interrato.

È consentita la comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali valori per il carico d'incendio, purché vengano interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30'.

4. Distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione

Per le attività normate si applicano i valori e i termini stabiliti dalle norme.

Per le attività non normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.

Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme di seguito specificate:

- per gas combustibili con densità relativa maggiore di 0,8 e per depositi sino a 50 m3: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 74 del 20 settembre 1956;

- per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;

- per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228);

- per gas comburenti: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964.

Le distanze suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rivelazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.

Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, deve acquisire il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.

I termini di cui all'art. 2 del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.

Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1983 (G.U. 12 dicembre 1983, n. 339).

5. Sistemi di vie d'uscita

5.1. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.

Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.

5.2. Per le attività di cui ai punti 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98) le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.

Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.

La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento.

Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.

Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.

5.3. Le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 50. Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.

Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.

6. Comportamento al fuoco delle strutture

6.1. I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili.

Sono consentite strutture portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio calcolato come da circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:

- Travi, estradosso e laterali 0,8 mm/min, intradosso 1,1 mm/min;

- Pilastri, 0,7 mm/min;

- Altre strutture orizzontali, 1,1 mm/min.

Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi realizzati con materiali certificati.

6.2. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. 23 luglio 1983, n. 201), e successive modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984 (G.U. 6 settembre 1984, n. 246), nonché quanto consentito dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. 26 febbraio 1985, n. 49).

Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.

6.3. Per le attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98) i tendaggi, se posti in opera negli atri, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe, devono essere di classe 1 di reazione al fuoco, secondo il D.M. 26 giugno 1984 (G.U. 25 agosto 1984, n. 234), o alle condizioni stabilite dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. 26 febbraio 1985, n. 49).

Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atri e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito di cui al comma precedente purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio, ovvero, nell'ambito delle attività, siano assicurati i servizi di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto 9.

7. Impianti fissi di estinzione

Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento di tutte le aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l'acqua.

Se all'atto della presentazione dell'istanza del nullaosta provvisorio sia in corso l'installazione degli idranti prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nullaosta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti che deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del nullaosta stesso.

L'avvenuta attivazione degli idranti deve essere certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.

8. Illuminazione di sicurezza

Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98), l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti.

Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.

9. Servizio di emergenza in caso di incendio

Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso di incendio, devono tenere sia il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.

L'utilizzazione delle attrezzature di estinzione deve essere assicurata durante le ore di attività da personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio.

10. Attività di cui al punto 91 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98). Impianti produzione di calore per potenzialità fino a 4.000.000 Cal./h

Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni, devono essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.

La resistenza al fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI 30.

I generatori di calore a scambio diretto con l'ambiente possono permanere purché a distanza di almeno 20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale. Le cucine e lavaggio stoviglie possono permanere in diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di personale, purché siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 del Ministero dell'interno e, per quelle funzionanti a G.P.L., non consentite a piani interrati, il deposito del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto della normativa vigente.

11. Attività di cui al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98). Autorimesse

L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

È vietato:

- usare fiamme libere;

- depositare sostanze infiammabili;

- parcheggiare automezzi funzionanti a G.P.L.;

- eseguire riparazioni a caldo e prove motori;

- fumare.

Le autorimesse devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Per le autorimesse pubbliche non è consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato, ivi comprese quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.

La capacità di parcamento deve essere dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria responsabilità secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 16 gennaio 1982.

La superficie massima di ogni compartimento deve essere conforme alla tabella 2.30 del D.M. 20 novembre 1981 (G.U. 3 dicembre 1981, n. 333) con tolleranza del 15%.

Deve essere installato un idrante per capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli ed un estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.

Le uscite di sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili, apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a 0,60 metri e raggiungibili con percorsi non superiori a 40 metri o a 50 metri se i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico.

12. Attività di cui al punto 95 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98)

Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

I vani montacarichi non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali.

L'aerazione naturale dall'esterno, per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 m2.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

Le porte di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.

13. Depositi di sostanze infiammabili a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98)

La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a 2 L di infiammabili liquidi, gassosi, liquefatti o disciolti.

I locali destinati a tali depositi devono avere un'aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.

La separazione con altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da un estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.

È consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il secondo piano interrato i seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi 300 L, gas compressi mc 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.

È vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti. 14. Spazi adibiti a depositi di materiali solidi, combustibili, archivi, biblioteche a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98) con carico di incendio superiore a quanto previsto al punto 3 del presente allegato

I locali oggetto della presente direttiva devono avere un'aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore a 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti fino a 400 mq e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 mq.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritte, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno due ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta.

I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il secondo piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili.

La separazione con altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Nei piani interrati gli accessi possono avvenire dall'interno con vani provvisti di porte metalliche piene con autochiusura.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 m2 di superficie.

ALLEGATO B

Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi

 

Attività

Misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendio

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1 (per i soli depositi di gas), 7

Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:

per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3

per capacità complessiva superiore a 2 m3

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg

per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3

per capacità complessiva superiore a 2 m3

b)disciolti o liquefatti:

per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3

per capacità complessiva superiore a 2 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7 (per capacità complessiva superiore a 5 m3)

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m3

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3

0, 1.1, 2.1, 4, 5.3

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

0,4

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

Per gas con densità fino a 0,8: 0, 2.1, 4;

per gas con densità superiore a 0,8: DPR 12 gennaio 1971, n. 208;

DPR 16 gennaio 1979, n. 79

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

0, 1.2, 2.1, 5.3

Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7

Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7

Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli, lubrificanti, oli diatermici e simili

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:

per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3

per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7 (per capacità complessiva superiore a 25 m3)

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili combustibili per uso commerciale:

per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3

per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1 (per capacità complessiva superiore a 10 m3), 7 (per capacità complessiva superiore a 10 m3)

Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7 (per capacità complessiva superiore a 50 m3)

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

0, 2.1, 4

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano, o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7

Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

con quantitativi da 500 a 1000 Kg

con quantitativi superiori a 1000 Kg

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 (per quantitativi superiori a 1000 Kg), 7 (per quantitativi superiori a 1000 Kg)

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

0, 1.2, 2.1, 5.3

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

con capacità da 0,2 a 10 m3

con capacità superiore a 10 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1 (per capacità superiore a 10 m3), 7 (per capacità superiore a 10 m3)

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammablii e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successivamente modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Si applicano le prescrizioni formulate dai competenti organi ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 e relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Cap. X

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, successive modificazioni ed integrazioni

Decreti del Ministro dell'interno 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. 22 ottobre 1973, n. 273 e 22 settembre 1975, n. 253)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche

Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche

Fabbriche e depositi di fiammiferi

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7

Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q

0, 1.2, 2.1, 5.3

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

0, 1.2, 2.1, 5.3

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q e relativi depositi

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q di prodotto essiccato

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Stabilimenti ove si producono surrogati di caffè

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o deposito superiori a 500 q

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7

Depositi di carta cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, e cranografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche; di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1 (per produzione)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg

0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1 (per produzione)

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:

da 50 a 1000 q

oltre i 1000 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Stabilimenti e laboratori per la lavora del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

da 50 a 1000 q

oltre i 1000 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:

da 50 a 1000 q

oltre i 1000 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:

da 25 a 75 addetti

oltre 75 addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1 (oltre 75 addetti), 7 (oltre 75 addetti)

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 500 q)

Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7, 8

Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7, 8

Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per superfici maggiori di 1000 m2)

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1, 7

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per superfici maggiori di 1000 q)

Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q in lavorazione o in deposito

0, 1.1, 2.1, 5.3

Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7

Depositi di manufatti in plastica con oltre 500 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1, 7

Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7

Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per quantitativi superiori a 1000 q)

Centrali termoelettriche

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

0, 1.1, 2.1, 6.1

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (per superfici maggiori di 1000 m2)

Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

0, 1.1, 2.1, 5.3

Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze

0, 1.1, 2.1, 5.3

Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7

Cantieri navali con oltre cinque addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (oltre 25 addetti)

Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre cinque addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (oltre 25 addetti)

Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1 (oltre 25 addetti), 7 (oltre 25 addetti)

Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli: officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (oltre 50 autoveicoli)

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3

Cementifici

0, 1.1, 2.1, 5.3

Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185)

Per i locali dove si detengono e/o impiegano sostanze radioattive ad esclusione dei locali ove sono ubicate le macchine radiogene la separazione con altri ambienti deve avvenire tramite vani muniti di porte REI 30. Gli impianti di ventilazione devono essere dotati di filtro. Le sorgenti di bassa attività per le quali non siano prescritti particolari requisiti di contenimento devono essere conservate in apposito armadio metallico. I locali devono essere dotati di attrezzature mobili di estinzione, con esclusione di agenti estinguenti a base idrica.

Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del DPR 13 febbraio 1964, n. 185)

Si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno 19 marzo 1965, n. 27

Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'Art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704)

Si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno 19 maggio 1965, n. 48, punti a.b.c.d.e. nonché quanto previsto al punto 11 dell'allegato A al presente decreto

Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

Si applicano i criteri già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dal DPR 15 febbraio 1964, n. 185

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (Art. 1, lettera b), della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno 19 maggio 1965, n. 48, punti a.b.c.d.e. nonché quanto previsto al punto 11 dell'allegato A al presente decreto

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

- impianti nucleari;

- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

- impianti per la separazione degli isotopi;

- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.

Si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno 19 maggio 1965, n. 48, punti a.b.c.d.e. nonché quanto previsto al punto 11 dell'allegato A al presente decreto

Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (oltre 1000 m2)

Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti

0, 1.1, 2.1, 5.3

Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 1000 posti

0, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 6.2, 7 (come da circolare ministeriale 15 febbraio 1951, n. 16), 8.9 (per teatri con capienza superiore a 1000 posti)

Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto

Art. 2, Legge 7 dicembre 1984, n. 818

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

0, 2.2, 2.3, 3.1, 5.2, 6.3, 7 (per capacità superiore a 1000 persone), 8 (per capacità superiore a 200 posti-letto), 13.14

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi

0, 2.2, 5.2, 7 (per superficie superiore a 1000 m2), 8

Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2

0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 (se il carico di incendio superiore a 50 Kg/m2)

Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

0, 2.2, 2.3, 3.2, 5.2, 6.3, 7 (per oltre 1000 addetti), 8, 13, 14

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

Art. 3, Legge 7 dicembre 1984, n. 818

Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h

0,1

Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

Autori: 0, 11; ricovero natanti/aeromobili: 0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 (solo per ricovero aeromobili), 7 (per superfici maggiori di 1000 m2)

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 (per superfici maggiori di 1000 m2), 7 (per superfici maggiori di 1000 m2)

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

2.3, 3.3

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'Art. 9 del DPR 29 maggio 1963, n. 1497

0,12

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24 maggio 1979, n. 886

Disposizioni di cui al DPR 24 maggio 1979, n. 886

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

Disposizioni di cui al DM 31 luglio 1934