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Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (G.U. 9 aprile 1982, n. 98)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.
La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

 

Allegato

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione, incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)
(L'elenco che segue è stato approvato con D.M. 16 febbraio 1982) 

Attività 

Periodicità della visita (in anni)

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità totali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 

3

Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h


6

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
per capacità complessiva superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni)
per quantitativi compless. da 75 a 500 kg
per quantitativi compless. super.a 500 kg 

 

6
3

6
3

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
per capacità complessiva superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti:
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
per capacità complessiva superiore a 2 mc 

 

6
3

6
3

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


6
6

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

u.t.

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione


6

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti


6

Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili


6

Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi


6

Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas


6

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 


3

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

3

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili 


6

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc . (Testo modificato con D.M. 27.3.1985)

6
3

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
a) per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

6
3

Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 


6

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio


6

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 

3

Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg . . . . . . . .
con quantitativi superiori a 1.000 kg . . . . . . 

6
3
 

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti


6

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc . . . . . . . . . . . . .
con capacità superiore a 10 mc . . . . . . . . . . .

6
3
 

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 


3

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n°635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici 

3

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni


6

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o no di catalizzatori


3

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici


3

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili 

3

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno


3

Fabbriche e depositi di fiammiferi


6

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo


3

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo


3

Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li


6

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio


3

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi


6

Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato


6

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè


6

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero


6

Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li


6

Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li


6

 

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li 

6

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 

6

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

6

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

6

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg


3

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
da 500 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
superiori a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Testo modificato con D.M. 30.10.1986)

6
3
 

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
superiori a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
3
 

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
superiori a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6
3
 

Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oltre 75 addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
3
 

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 

6

Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6 52) - Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche


6

Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali


6

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li


6

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li


6

Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito


6

Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li


3

Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li


6

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

3

Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci con potenzialità globale superiore a 500 q.li


6

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati


6

Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li


6

Centrali termoelettriche


3

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 KW


6

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.


6

Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli


3

Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze


3

Cantieri navali con oltre 5 addetti


6

Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti


6

Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti


6

Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti


6

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti


3

Cementifici


3

Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art.13 della legge 31 dicembre 1962, n°1860, e art.102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185)

6

Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185)


6

Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art.5 della legge 31.12.1962, n°1860 sostituito dall’art.2 del D.P.R. 30.12.1965, n° 1704)

6

Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione


6

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art.1 lettera b) della legge 31.12.1962, n°1860)


6

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare e attività che comportano pericoli 6 di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 

6

Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

3

Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti


u.t.

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti


6

Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto


6

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti


6

Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto


6

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi


6

Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq


6

Aziende ed uffici nei quali siano impiegati oltre 500 addetti


u.t.

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n° 1564)

u.t.

Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h


6

Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili


6

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti


6

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri


u.t.

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art.9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n° 1497

u.t.

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n° 886


u.t.

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm


u.t.