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1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

a) attività industriali:
1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;
2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante:
1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante:
1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:
1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;
2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna. 

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