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6. Dichiarazione.

1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.