Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'Art. 87 della Costituzione;
Visto l'Art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400;
Visto l'Art. 20 della Legge 15/03/1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/11/2000, n. 340, ed in particolare l'Art. 1, commi 1 e 2, nonché il numero 28 dell'allegato A;
Visto il DPR 27/04/1955, n. 547;
Vista la legge 26 Luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il DPR 29/07/1982, n. 577, e successive modificazioni;
Vista la Legge 05/03/1990, n. 46;
Visto il DPR 12/01/1998, n. 37;
Visto il DL 11/02/1998, n. 32, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 04/05/1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13/01/2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/02/2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 07/03/2006 e della 13° commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29/03/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
[1] Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi.
[2] Sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Art. 36 del DPR 27/04/1955, n. 547, e dell'Art. 4 della Legge 26/07/1965, n. 966.
Art. 2
Adempimenti del titolare del deposito
[1] Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'Art. 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
[2] Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformità di cui all'Art. 9 della Legge 05/03/1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'Art. 10, comma 4, del DL 11/02/1998, n. 32;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'Art. 5 del DPR 12/01/1998, n. 37;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
[3] La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
[4] Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 26/07/1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 04/05/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/1998.
[5] Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.
[6] Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
[7] Per i depositi di cui all'art. 1, comma 1, non si applica l'Art. 2 del DPR 12/01/1998, n. 37.
Art. 3
Adempimenti del Comando
[1] Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'Art. 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
[2] Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
[3] Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'Art. 2, comma 5, e il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 4
Disposizioni transitorie
[1] La disciplina di cui all'Art. 2 non si applica alle domande di parere di conformità presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al DPR 12/01/1998, n. 37.
Art. 5
Monitoraggio e valutazione
[1] Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 2006