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FAQ - Linee guida per la formazione dei tecnici manutentori antincendio

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2021, sono emersi negli ultimi mesi molti dubbi e domande che il tecnico manutentore si pone per continuare nella sua regolare attività lavorativa.

Cerchiamo di fare chiarezza con queste principali domande ai quesiti più comuni. Si ricorda che siamo sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito alla formazione del tecnico manutentore. Di seguito le domandi più frequenti sull'argomento:

 

Il provvedimento specifica quali sono le competenze, le capacità e le conoscenze che il tecnico manutentore per sistemi antincendio deve avere.

La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, abilità e sulle competenze del tecnico manutentore. Ogni profilo professionale dovrà essere valutato indipendentemente tramite specifiche prove:

Tali requisiti sono valutati da una commissione composta da membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto controlli entra in vigore il 26 settembre 2022 (salvo eventuali proroghe o altre comunicazioni successive). Dopo tale data, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, sul territorio nazionale potranno essere eseguite da tecnici manutentori qualificati.

È fatto presente che a fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame, nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.

I profili indicati nel Decreto ministeriale sono 13 e precisamente:

I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le seguenti attività:

  1. Eseguire i controlli documentali
  2. Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
  3. Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
  4. Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati
  5. Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
  6. Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente
  7. Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
  8. Coordinare e controllare l’attività di manutenzione

I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori dovranno essere indicati tra:

Per quanto riguarda i docenti, questi devono essere identificati tramite appositi requisiti e si devono differenziare tra docenti della parte pratica e docenti per la parte teorica qualora il docente non possa dimostrare di avere i requisiti per entrambi ambiti.

I 3 anni di esperienza maturati nel singolo profilo professionale indicato nel decreto 1 settembre 2021, devono essere considerati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso.

Il tecnico manutentore che vuole accedere all'esame con autodichiarazione di esperienza maturata, deve aver maturato 3 anni di esperienza precedentemente al 25 settembre 2022, data di entrata in vigore del decreto 1 settembre 2021.

È possibile effettuare dei corsi formativi a integrazione del monte ore complessivo richiesto, nel caso il soggetto formatore metta a disposizione tale integrazione previa verifica dell’attestato di partecipazione precedente e del programma di formazione svolto in precedenza.

È prevista dal Decreto l’attività di formazione a distanza tramite strumenti che possano identificare il discente e verificarne la presenza durante lo svolgimento del corso. Tale modalità non è consentita per gli aspetti dedicati alla formazione pratica.

Attualmente non abbiamo indicazioni di una data certa di inizio delle sessioni di esame da parte dei VVF per quello che riguarda l’esame di qualifica dei tecnici manutentori. Alla data odierna (settembre 2023) è stata pubblicata ulteriore proroga dell'articolo 4 che prevede la qualifica del tecnico manutentore per continuare ad effettuare la propria attività, dal 25 settembre 2024.

Gli esami saranno svolti presso le sedi di esame che devono essere preventivamente autorizzare dalle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco o dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

EMME Antincendio dispone di sedi di esame autorizzate presso i propri locali di Arezzo, Milano, Padova e Roma:

  Tipologie
Sede di esame P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6
Arezzo Via Galvani, 69 ‐ 52100 Arezzo X X X X X X
Milano Via Giuseppe di Vittorio, 11 ‐ 20017 Mazzo di Rho (MI) X X X X X X
Padova Via Polonia, 35 ‐ 35127 Padova X X X X X X
Roma Via Amaseno, 22 ‐ 00131 Roma X X X X X X

 

Le richieste di partecipazione agli esami di qualifica dovranno essere presentate al corpo dei VVF tramite i soggetti formatori. I soggetti formatori dovranno analizzare preventivamente la documentazione fornita dal candidato e inviare alla sede regionale dei CNVVF di competenza.

Per accedere alla sessione di esame è necessario fornire al soggetto formatore, oltre la documentazione personale di formazione, domanda in marca da bollo al corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’importo previsto nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’Interno del 14 marzo 2012 punto C.

No. Il Decreto 1 settembre 2021 abroga alcuni articoli del D.M. 10 marzo 1998 obbligando il tecnico manutentore a qualificarsi secondo Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 per effettuare attività di manutenzione su materiali e dispositivi di sicurezza antincendio.

Per ogni tipologia di impianto che si vuole ottenere la qualifica deve essere presentata apposita domanda, tramite i soggetti formatori, al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per ogni domanda devono essere verificati e rispettati i requisiti richiesti dal decreto per l’idoneità del singolo profilo scelto.

Il tecnico manutentore qualificato deve mantenersi aggiornato nel corso della sua attività, sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

È previsto un numero massimo di 24 discenti per ogni corso formativo teorico per la formazione in presenza. Per la formazione effettuata in modalità videoconferenza sincrona è previsto un numero massimo di 30 partecipanti. Per le esercitazioni pratiche sono previsti gruppi di 8 persone per ogni docente.

Sono previste tre modalità di verifica dell’idoneità in base alla casistica che il tecnico manutentore ricade:

L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un’apposita piattaforma gestita dal Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco e aggiornata a cura dei soggetti formatori che organizzano l’esame.

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