Pubblicato D.M. 3 settembre 2021:
“Decreto mini-codice” criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In data 29 ottobre 2021 sul numero 259 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 3 settembre 2021 inerente i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2022
Il decreto è strutturato in 5 articoli e un allegato dove lo scopo è quello della completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998. Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti all’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Il testo ha l’obbiettivo di rendere obbligatoria, secondo una valutazione prestazionale e non prescrittiva, la valutazione del rischio di incendio anche nella attività non soggette al Codice di Prevenzione Incendio.
1 - Campo di applicazione
Il decreto:
- stabilisce, in attuazione dell’art.46, comma 3, lettera a) punti 1 e 2 del d.lgs. 81/2008, i criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio;
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV dello stesso testo.
2 - Attività a basso rischio incendio: i requisiti
L’Allegato al decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
N.B. – sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- a. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- b. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità̀ significative;
- e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità̀ significative;
- f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
N.B. – per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n.151 del 2011
3 - Valutazione del rischio di incendio
Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
- a. individuazione dei pericoli d’incendio;
- b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- f. individuazione delle misure che possono rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
4 - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- compartimentazione: al fine di limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto. Il volume dell’opera da costruzione contenente lo stesso luogo di lavoro può essere suddiviso in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambienti dello stesso luogo di lavoro.
- gestione della sicurezza antincendio (GSA): il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA tramite adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive, rispetto dei divieti, limitazioni e delle normali condizioni di esercizio, mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, apposizione della segnaletica di sicurezza.
- esodo: il criterio deve prevedere di almeno due vie indipendenti, ma è ammessa una sola via d’esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo IRAI (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l’altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore;
- estintori: per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13 A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri in un numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 metri. Solo nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di n fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili, gli estintori installati per il principio d’incendio di classe A devono possedere anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.
N.B. nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici)
- normazione UNI: l’applicazione della normazione tecnica volontaria (Uni e altre norme riconosciute) costituisce presunzione di conformità pur rimanendo volontaria e non obbligatoria se non resa cogente da altre disposizioni regolamentari;
- operatività antincendio: va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell’attività, in caso contrario devono essere adottate specifiche misure. Tutti gli impianti tecnologici devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito d’incendio.
5 - …Se l’attività non è a basso rischio
In tal caso allora si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015).
Di conseguenza (salvo modifiche), all’entrata in vigore del nuovo DM, il campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio.
Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l’applicazione delle RTV del Codice comporta anche il rispetto della relativa RTO.
6 - Luoghi di lavoro esistenti prima dell’entrata in vigore del futuro decreto
Per essi, l’adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il d.vlgs. 81/2008 prevede l’obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi.
Più in particolare, l’adeguamento scatta se, relativamente all’aggiornamento del DVR, le motivazioni elencate nel D. lgs. 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l’adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.
Emme Antincendio S.r.l. consiglia quindi a tutti i datori di lavoro di eseguire una prima valutazione del rischio incendi (che ricordiamo essere obbligatoria) per valutare tutti i rischi attinenti alla stessa presenti in azienda evitando così di trovarsi impreparati in caso di uscita a breve della norma appena descritta.