Egregio Cliente
Corsalone, 11 dicembre 2018,
Oggetto: Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali
La presente, per rendere noto quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
Le norme sono applicabili alle attività individuate con il numero 69 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; sia di nuova realizzazione che esistenti e in alternativa a quanto indicato dal decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010. Vengono aggregate all’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, con il capitolo “V.8 – Attività commerciali” nella sezione “V Regole tecniche verticali”.
Come di consueto è il documento allegato al decreto a riportare i dettagli tecnici del provvedimento, i dettagli della strategia antincendio: V.8.5 3. “Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO”.
Le indicazioni riguardano la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo, l’allarme, fumi e calore, impianti tecnologici.
Da quanto riportato nell’allegato del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2018 e sotto estratto si evince che essendo gli estintori dispositivi utili alla protezione di base, livello II come riportato nel Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, n.151, per la scelta di estintori è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti, dall’erogazione dell’agente estinguente. Per questo motivo viene consigliata installazione di estintori a base d’acqua (ESTINTORI IDRICI), in tutte le attività commerciali con area di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico (sia libero che in numero limitato ed accompagnato da addetti) con superficie lorda superiore ai 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti; ma anche in tutte le attività commerciali con aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico con superficie massima di 100 m2. Per vendita da retrobanco si intende l’attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni (ad esempio: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico,…).
Gli estintori a base d’acqua garantiscono una perfetta visibilità durante tutta la fase di scarica e non saturano l’aria presente nell’ambiente, né con gas (estintori a biossido di carbonio), né con residui di estinguente in fase di erogazione (estintori a polvere). Inoltre il decreto indica la possibilità di installare estintori d’incendio idonei solo per classe A (estintori ad acqua) in caso il locale sia sottoposto a rischio d’incendio per la sola classe A (materiali solidi).
Il nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al seguente numero 3468510377 o e-mail mattia.parlante@emme-italia.com