La EMME ANTINCENDIO srl, rende noto che:
Con Circolare DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020, il Corpo dei Vigili del Fuoco diffonde la Guida tecnica non cogente, realizzata in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche con le indicazioni di prevenzione incendi e sicurezza antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300m2.
Il Documento è a supporto dei progettisti alla luce della recente abrogazione del D.M. 112/1986, che regolava le autorimesse c.d. "sotto soglia", ad opera della Regola Tecnica per le Autorimesse di cui al D.M.15/5/2020 che è entrato in vigore il 19 novembre 2020.
La Circolare contiene la Guida sulle autorimesse "sotto soglia" e riporta anche brevi indicazioni su alcune tabelle del DM 15/5/2020 ovvero su:
- Tabella V 6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti
- Tabella V 6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio
Autorimesse sotto-soglia: il contenuto della Guida RPT
Il documento fa ampio ricorso al Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015), riconosciuto come utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sottosoglia e non comporta ulteriori adempimenti. Chiarisce che per le "Definizioni" si richiamano i capitoli G.1 e V.6 del Codice di prevenzione incendi e distingue le Autorimesse sotto soglia in:
1. Classificazione delle "autorimesse sotto soglia"
- A1 – autorimesse di superficie(1*) fino a 100 m2
- A2 – autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2
(1*) Superficie complessiva dell’autorimessa: superficie lorda dell’autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (somma dele superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli)
Autorimesse sotto-soglia: indicazioni per la gestione in sicurezza
Nelle autorimesse è vietato:
- il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
- la presenza e l'impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
- il parcamento, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
Autorimesse sotto-soglia: indicazioni per la sicurezza antincendio
2. Requisiti minimi “Autorimesse A1”
- Classe di resistenza al fuoco per strutture portanti non deve essere ≥ 30; per le autorimesse isolate classe di resistenza ≥ 15; per quelle isolate fuori terra deve essere realizzata con strutture incombustibili.
- Eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.
- Aperture di smaltimento fumi e calore superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa.
- Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli >3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B. (estintore a base d’acqua modello 22006-2 classe 27A 233B)
3. Requisiti minimi “Autorimessa A2”
- Devono rispettare i requisiti minimi previsti per le “Autorimesse A1”
- Vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere lunghezza massima di 30 m.
- Larghezza delle vie di esodo orizzontali non inferiore a 800 mm
- Larghezza delle vie di esodo verticali non inferiore a 900 mm
- Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B (estintore a base d’acqua modello 22006-2 classe 27A 233B) distribuiti in modo che da ciascun punto dell’area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m
- Singole aperture di smaltimento fumi e calore (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa) con superficie minima non inferiore a 0,1 m2
Nella guida Tecnica per le autorimesse sotto-soglia si specifica che qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali.
Si richiama, a riguardo, la Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica a riferimento per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’ufficio tecnico è a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al n. 3468510377.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
Emme Antincendio srl